Le Società Sportive Dilettantistiche e l’Ici

ICI

Oggi vogliamo trattare un argomento interessante per molti utenti. Nello specifico parleremo di Società Sportive Dilettantistiche: questi enti sono soggetti al pagamento dell’ICI per i loro immobili oppure no? Ultimamente, questo tema è stato oggetto di numerose sentenze da non sottovalutare, ad opera della Corte di Cassazione. Alcune di esse possono apparire a dir poco contraddittorie, e quindi in contrasto con altre. Proprio per questi motivi, è utile analizzarle più da vicino e capire come comportarsi quando si tratta del pagamento dell’ICI. 

La norma che parla chiaro e che esenta le ASD e le SSD

L’art. 7, comma 1, lett. i) del D.L. n. 504/1992 esenta dal tributo gli immobili utilizzati dalle società e dalle associazioni sportive, “destinati esclusivamente allo svolgimento di attività sportive…“. Si parla dunque di immobili “utilizzati” dalle società e associazioni sportive che per la legge sono appunto esenti dal pagamento dell’ICI. Fin qui potrebbe apparire tutto chiaro, ma solo se non si considera che con il termine “utilizzo” la normativa non chiarisce e non specifica se detti immobili debbano essere di proprietà di tali soggetti esentati dal pagamento del tributo o se basta che gli stessi immobili siano destinati all’attività oggetto di esenzione. 

È proprio qui che Comuni e Cassazione mostrano differenti opinioni. Mentre i Comuni sembrerebbero permettere l’esenzione del tributo anche su immobili non di proprietà, purché siano destinati allo scopo indicato dalla normativa, la Corte di Cassazione appare più intransigente. Nello specifico, ritiene che solo gli immobili di proprietà di un soggetto passivo di applicazione ICI possano rientrare nell’esenzione. Ne deriva, in tal senso, che ciascun contribuente potrà scegliere la strada che più ritiene opportuna.

La natura non commerciale delle Società Sportive Dilettantistiche

Altro punto controverso riguarda il carattere “non commerciale” tipico delle SSD oggetto di esenzione ICI. In questo ambito, la stessa Corte di Cassazione si esprime in maniera differente in due sentenze recenti: la sentenza n. 20334 del 26.07.2019 e la n. 23053 del 17.09.2019. La prima sentenza dichiara che l’applicazione dell’esenzione ICI sia relazionabile solo a quelle società ed associazioni sportive che non svolgono attività sportiva con modalità commerciale. Quegli enti che invece svolgono attività a scopo di lucro non possono quindi beneficiare di tale esenzione.

Nella sentenza successiva, però, la Corte di Cassazione sembra ribaltare la decisione precedente, permettendo l’esenzione ICI anche a quelle società ed associazioni sportive e dilettantistiche che svolgono attività commerciale non lucrativa. Perciò, anche sotto questo punto di vista, le delucidazioni richieste e necessarie non mancano. Nell’attesa di ulteriori chiarimenti, onde evitare di sbagliare si consiglia dunque di avvalersi del supporto di un professionista e di richiedere informazioni al proprio Comune. In questo modo si potranno senz’altro evitare numerose problematiche.

Fonte: https://www.ecnews.it/lici-per-le-societa-sportive-dilettantistiche/ 

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