Le ritenute INAIL vengono applicate solamente ai compensi relativi ai contratti amministrativi gestionali.
L’attività di carattere amministrativo-gestionale svolta dai titolari di collaborazioni coordinate e continuative di cui all’articolo 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, consiste nell’attività d’ufficio, che è classificata alla voce 0722 della gestione Industria delle Tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, con tasso medio del 5,00 x 1000 (circolare INAIL n. 46/2023, Riferimenti tariffari per le collaborazioni A/G, pagina 22, punto 3).
La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell’articolo 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all’articolo 116, comma 3, del medesimo decreto, come stabilito con decreto 21 novembre 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.