Gli elementi costitutivi di un contratto sportivo

Contratto sportivo

Il lavoro sportivo, oggetto in questi anni (e in modo particolare negli ultimi mesi) di diverse riforme strutturali, è regolamentato da uno specifico insieme di normative che lo distingue (anche in maniera significativa) da altre forme di lavoro. Sebbene tra i punti chiave della Riforma dello Sport c’è proprio la revisione della figura del lavoratore sportivo i cui rapporti di lavoro potranno essere o di natura professionistica o di natura amatoriale. Nel primo caso si parla di contratto di lavoro autonomo o subordinato, nel secondo caso di lavoro di prestazione occasionale. È bene precisare quali sono gli elementi principali che costituiscono qualsiasi contratto sportivo, in modo da evitare problemi di nullità o invalidità legale e relative conseguenze.

La materia è ovviamente delicata, oggetto di approfondimenti e revisioni, e che necessita di un approccio qualificato e professionale, ma è importante che entrambe le parti (l’associazione sportiva e il lavoratore del settore sportivo) siano a conoscenza degli elementi cardine intorno ai quali si costruisce e costituisce un contratto sportivo.

Cosa non deve mancare in un contratto sportivo

Secondo quando previsto dalla legge il contratto sportivo deve prevedere, come qualsiasi altro tipo di contratto, l’accordo tra le parti (ovvero la società sportiva e l’atleta, l’istruttore o il professionista che a vario titolo svolge un lavoro sportivo), la causa del contratto, l’oggetto e la forma. L’assenza di anche solo uno di questi elementi rischia di invalidare il contratto rendendolo di fatto nullo.

Il consenso tra le parti può essere anche verbale, ma per la stipula di un contratto (che per atleti e professionisti deve poi essere depositato presso la relativa federazione) è sempre da preferire in tutti i casi la forma scritta. Per quel che riguarda la causa, invece, riguarda le ragioni per cui l’associazione sportiva e il professionista si stanno accordando in quel contratto. Non è sufficiente per la validità di un contratto sportivo, infatti, che le due parti esprimano un vago interesse comune o un accordo generico; questo deve essere disciplinato nei dettagli prevedendo anche la relativa retribuzione. L’elemento della causa ha una duplice funzione: da una parte tutelare entrambe le parti in caso di problemi, la seconda per accertare che gli accordi presi siano rispettosi dell’ordinamento giuridico che regolamenta questo tipo di rapporti professionali.

Discorso leggermente diverso per quel che riguarda l’oggetto del contratto. Questo riguarda gli obblighi che le parti sono tenute a rispettare, nei loro specifici ambiti, per il conseguimento della causa oggetto del contratto sportivo. In questo senso il codice civile stabilisce che l’oggetto di un contratto, e il contratto di lavoro sportivo non è da meno, sia non solo possibile (e quindi non irreale), ma anche lecito e determinabile, ovvero che possa essere valutato il suo raggiungimento o meno.

La forma del contratto può essere pubblica o privata. Nel primo caso la si esegue davanti a un notaio o un pubblico ufficiale, la seconda senza la sua presenza.

Altri elementi costitutivi di un contratto sportivo sono, infine, la durata e la retribuzione. L’accordo tra le parti può esaurirsi in un determinato lasso di tempo oppure essere a tempo indeterminato. Va posta particolare attenzione anche alla retribuzione specificandone l’importo e le modalità di riconoscimento di quanto pattuito dal contratto stesso.

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