Gli orientamenti su quello che (forse) sarà il lavoro sportivo

Lavoro sportivo

Si continua a parlare della Riforma dello Sport, più in termini di previsioni e valutazioni potenziali che di applicazione di provvedimenti che non hanno ancora visto la luce o sono ancora all’inizio del loro iter normativo. È il caso del tanto discusso lavoro sportivo per cui lo scorso 7 luglio il Consiglio dei Ministri si è riunito approvando le disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 36/2021 per quel che riguarda riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici nonché di lavoro sportivo. Così come si legge nel relativo Comunicato stampa 87 l’approvazione riguarda la fase preliminare del decreto legislativo.

Questo significa che quanto approvato è solo il primo passo di un testo che dovrà essere sottoposto all’analisi (e alle modifiche?) delle Commissioni parlamentari e delle Regioni prima di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e diventare operativo.

Per quanto molto potrebbe cambiare in materia è utile fare il punto della situazione anche in modo da fare una cronistoria della Riforma dello Sport. Il testo che sarà poi definitivo sarà frutto anche di questi passaggi preliminari e intermedi la cui conoscenza ci permetterà di comprendere anche e perché si è giunti a quel testo. Quindi, anche se non vi è ancora nulla di certo, ecco come potrebbe essere, allo stato attuale dei fatti, il lavoro sportivo.

Le (probabili) novità

Il decreto legislativo approvato in fase preliminare propone un testo correttivo al lavoro sportivo. In questo decreto sono presenti misure di semplificazione e di contenimento degli oneri fiscali e contributivi per le prestazioni professionali con l’obiettivo di rendere l’impatto della riforma più sostenibile per ASD e SSD.

Tra le novità anche quelle inerenti il lavoro sportivo. È stata ampliata la nozione di lavoratore sportivo in modo da includere anche tutte quelle figure necessarie e strumentali per consentire lo svolgimento delle attività sportive. Per il settore dello sport dilettantistico, inoltre, sono stati precisati i presupposti per instaurare rapporti di lavoro sportivo autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.

È stata poi definita la figura del volontario sportivo ed è stata attivata la possibilità di digitalizzazione degli adempimento legati alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo. Questo sarà possibile tramite l’utilizzo del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Rimanendo nell’ambito del lavoro sportivo le altre novità presenti nel decreto legge sono quelle legate all’abolizione del vincolo sportivo per il settore dilettantistico e la possibilità di sottoscrivere a giovani con almeno 15 anni di età contratti di apprendistato professionalizzante.

Infine sono previste delle agevolazioni contributive e fiscali per i lavoratori sportivi e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore dilettantistico di carattere amministrativo-gestionale.

Da zero a 5.000 € non verranno applicate ritenute previdenziali e fiscali, da 5.001 € a 15.000 € si dovranno versare i contributi previdenziali la cui aliquota sarà ridotta del 50% fino al 2027. Superati i 15.000 € verranno applicate sia le ritenute previdenziali che quelle fiscali (IRPEF, addizionali regionali e comunali).

Dalle prime reazioni emergono non poche perplessità e richieste di miglioramento di un testo che, lo ripetiamo, è solo agli albori del suo percorso di approvazione. Sono tanti i punti su cui poter intervenire anche accogliendo le indicazioni degli operatori del settore trovando un difficile equilibrio che regolamenti un settore strategico per il nostro Paese non solo dal punto di vista economico-professionale, ma anche e soprattutto educativo e sociale.

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