Agenzia delle Entrate e Sport Dilettantistico: facciamo chiarezza sugli ultimi avvenimenti

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Con la Circolare nr. 18/E, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate a seguito di un tavolo tecnico intercorso con il CONI, si conferma il mantenimento del regime fiscale agevolato per le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD). Con questa delibera viene scongiurato il pericolo di una revoca delle agevolazioni a favore dello sport dilettantistico e delle relative società, le quali operano senza fini di lucro. Vengono inoltre perfezionate le regolamentazioni relative alla cessione di giocatori, ai tesseramenti e ai pagamenti delle iscrizioni.

Le agevolazioni fiscali per lo sport dilettantistico, dopo il Decreto Dignità

La Circolare 18/E stabilisce che non saranno revocate dal regime fiscale agevolato quelle società che non hanno ottemperato alla comunicazione obbligatoria alla SIAE, ma continueranno a goderne con invio di apposita comunicazione di intento alla Agenzia delle Entrate. Le agevolazioni sono rivolte alle SSD e ASD, le quali vedranno il proprio reddito imponibile calcolato in misura ridotta, e saranno relative a quelle società che avranno prodotto, nell’esercizio dell’anno precedente, utili provenienti da attività commerciali inferiori a 400.000 euro. Sono previste inoltre agevolazioni dal punto di vista degli adempimenti riguardanti certificazioni e dichiarazioni.

Le agevolazioni di cui si parla nella Circolare nr. 18/E dell’Agenzia delle Entrate ruotano intorno alla determinazione forfettaria dell’imponibile e dell’iva, e sono accompagnate da semplificazioni degli obblighi contabili, di certificazione e dichiarazione del reddito prodotto. Per le società soggette ad IRES, il regime agevolato viene costituito applicando un tasso di redditività del 3% a tutte le entrate o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa. A questo ammontare si aggiungono separatamente gli introiti derivanti dalle plusvalenze patrimoniali.

Per tutte le società che invece sono soggette a IVA, l’agevolazione consiste nella detrazione di circa il 50% dell’imposta dovuta, a seguito dell’attuazione di operazioni soggette a imponibili. In questo contesto, sono compresi tutti i guadagni derivati da operazioni o attività commerciali allineate agli scopi istituzionali dell’ente. Sono inoltre previsti sgravi per la cessione dei diritti di immagine, di riprese televisive o radiofoniche, per le quali l’agevolazione è pari a un terzo del reddito generato da queste operazioni.

Rimangono escluse dal regime fiscale agevolato le vendite di beni o i proventi prodotti adottando sistemi competitivi con altri operatori del settore, avvalendosi ad esempio di sponsorizzazioni o attività pubblicitarie dirette da terzi. Rientrano invece nelle agevolazioni tutte quelle società che operano in maniera aderente ai propri scopi istituzionali che, come già detto, non sono a fini di lucro.

Agenzia delle Entrate e Circolare nr. 18/E: altri dettagli da non sottovalutare

Le SSD e ASD soggette al regime agevolato potranno ricevere pagamenti e versamenti a mezzo bollettino postale nel limite massimo di 1.000 euro, e non sono tenute a rilasciare alcuna quietanza. Quando la somma ricevuta è superiore al limite indicato, e proviene dai pagamenti relativi alle iscrizioni ai corsi o ai tesseramenti, allora dovrà essere accompagnata da un’attestazione di avvenuto pagamento, di cui ne andrà conservata una copia, e bisognerà riportare in appositi registri i dati del soggetto con cui è avvenuta la transazione.

Infine, c’è un altro tema spinoso che viene affrontato all’interno della Circolare nr. 18/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate: quello dei trasferimenti di atleti tra società dilettantistiche. Queste operazioni saranno soggette al regime agevolato solo se aderenti agli scopi istituzionali dell’ente, ovvero senza fini di lucro o speculativi. Nel caso di vere e proprie vendite delle prestazioni sportive, aventi come oggetto atleti acquisiti e rivenduti dopo poco tempo, o cessioni degli stessi ad altre società non dilettantistiche ma affiliate alla medesima federazione sportiva, verrà applicata la tassazione ordinaria.

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