ASD e SSD: altri aspetti fiscali da considerare in questo periodo

ASD e SSD aspetti fiscali

Con l’estate in arrivo, con tanti cambiamenti in corso e con i nuovi obblighi da rispettare (e pur se non tutti sono stati confermati), ci troviamo a darvi altre indicazioni che potrebbero esservi utili da un punto di vista fiscale: oggi parliamo di centri estivi e di cessione dei diritti sulle prestazioni degli atleti, due argomenti che potrebbero interessare le ASD e le SSD. Iniziamo dalla prima questione.

Centri estivi: aspetti fiscali su cui riflettere

In questo periodo dell’anno si inizia a parlare di centri estivi che, molto spesso, vengono organizzati dalle associazioni sportive, oltre che da quelle culturali, proprio nel periodo di chiusura delle scuole. Come ben sapete, si offrono a bambini e ragazzi attività di vario tipo, sia ludiche che sportive, e pertanto non discipline specifiche. Sicuramente, dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento sulla privacy, ci saranno da considerare alcuni particolari obblighi in merito al trattamento dei dati sensibili degli iscritti, ma cosa possiamo dire invece sui relativi aspetti fiscali?

Fino allo scorso anno, constatato il tesseramento alla Federazione o all’associazione sportiva in questione, le quote di iscrizione e partecipazione versate dagli iscritti rientravano tra i proventi istituzionali ed erano previste le agevolazioni basate sugli articoli 148, comma 3, Tuir e 4 D.P.R. 633/1972. Tuttavia, dopo la riforma del terzo settore, tra le discipline riconosciute dal CONI non risultano presenti quelle prevalentemente eseguite durante i centri estivi. Infatti, si tratta di attività ludico-motorie (come abbiamo detto, non si tratta di discipline specifiche) e, pertanto, sorgono numerosi dubbi: i corrispettivi potrebbero rientrare nuovamente tra i proventi istituzionali oppure no? Questo quesito, però, non sorgerebbe nel caso si trattasse di un centro estivo dedicato a una singola disciplina sportiva. In pratica, se si trattasse solamente di calcio o basket, ad esempio, si potrebbe considerare un’iniziativa di natura istituzionale. Nelle altre situazioni, in cui non si tratta di uno sport specifico, è tutta un’altra questione.

Pertanto, quando entreranno in vigore definitivamente le nuove normative fiscali, le associazioni sportive dilettantistiche che non rientreranno nel terzo settore potranno ancora usufruire delle agevolazioni previste in precedenza. Al contrario, le altre dovranno adeguarsi ai nuovi obblighi, potendo defiscalizzare le entrate derivanti dai centri estivi solamente per i propri associati ed esclusivamente diventando delle associazioni di promozione sociale.

Per quanto riguarda l’inquadramento dei professionisti che si occuperanno delle attività, sarà necessario prediligere operatori con partita Iva o dei contratti di prestazione occasionale. Questo accadrà perché gli operatori non svolgeranno un’attività sportiva riconosciuta dal CONI e quindi non potranno contare sui compensi sportivi previsti dall’articolo 67 del Tuir. D’altra parte, non ci saranno problemi per gli operatori che si occuperanno di dirigere i centri estivi dedicati solamente a una singola disciplina sportiva.

ASD, SSD e cessioni dei diritti degli atleti

In questo periodo, si parla anche di cessioni dei diritti degli atleti, con cui potrebbero aver a che fare sia le associazioni che le società sportive dilettantistiche. Infatti, iniziano le trattative per il trasferimento degli atleti: che si tratti di prestiti o di cessioni definitive, anche qui è necessario considerare alcuni aspetti fiscali.

Al momento, considerando l’articolo 4 L. 398/1991, “le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 9%”. Questo è da ritenersi valido sia per le società sportive dilettantistiche lucrative che per quelle no profit: i trasferimenti degli atleti dovranno essere sempre assoggettati a Iva.

Tuttavia, basandosi nuovamente sull’articolo 148, comma 3, Tuir, nel caso delle ASD e SSD senza fini di lucro, le cessioni potrebbero non essere considerate una trattativa commerciale, soprattutto se eseguite tra associazioni “che svolgono la medesima attività” o che “fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale” (in quanto affiliate alla stessa Federazione Sportiva od operanti nell’ambito della stessa disciplina sportiva).

Inoltre, trattandosi di “sodalizi sportivi dilettantistici” e considerando l’articolo 90, comma 18, L. 289/2002, è utile sottolineare che la formazione degli atleti (che può comprendere persino la cessione dei diritti) può rientrare tra le attività istituzionali, restando comunque soggetta a Iva (articolo 143, comma 3, lett. b) Tuir).

Chiaramente, questo concetto non è da considerarsi valido nel caso del for profit e nell’eventualità in cui una SSD o ASD no profit ceda l’atleta a un ente sportivo lucrativo o di tipo professionistico. Ad ogni modo, non dobbiamo dimenticare che gli aspetti fiscali vanno considerati attentamente caso per caso, soprattutto in questo periodo di cambiamento, in cui alcuni dettagli risultano poco chiari o ancora da definirsi.


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