ASD, SSD e comunicazione alla SIAE di adesione al regime 398/91

donna sportiva con le cuffie

Tra le sue numerose modifiche, il Decreto Dignità del Governo italiano ha proposto notevoli novità legate al mondo delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Questo provvedimento delinea di nuovo l’ambito no profit e indica tante altre nuove informazioni, tra le quali troviamo anche quelle relative alla comunicazione alla SIAE di adesione al regime 398/91. In pratica, la legge n.398 del dicembre 1991 aveva introdotto un particolare regime fiscale agevolato a favore di queste associazioni, ma oggi qualcosa è cambiato.

Regime 398/91: cos’è e quali sono i cambiamenti attuali da tenere in considerazione

La legge numero 398 del 1991 aveva permesso alle associazioni sportive no profit di usufruire di alcuni vantaggi, qualora i loro ricavi non superassero i 100 milioni di lire. Successivamente, tale regime è stato ampliato anche ad altri soggetti ed è cambiato gradualmente. Innanzitutto, oggi, i ricavi di queste strutture non devono superare i 400.000 euro annui. Oltre a questo, ci sono altri dettagli da considerare, che riguardano appunto la comunicazione alla SIAE di adesione al regime 398/91.

Tempo fa, ogni struttura doveva obbligatoriamente fare due comunicazioni diverse per poter usufruire di tali agevolazioni: una comunicazione preventiva all’ente pubblico SIAE e una comunicazione rivolta all’ufficio Iva di competenza. Alla SIAE si doveva comunicare l’adesione mediante un apposito modello. Quest’ultimo andava compilato e consegnato prima dell’inizio dell’anno solare per il quale si intendeva usufruire del regime agevolativo. In caso contrario, l’inquadramento in tale regime decadeva.

Proprio in questo passaggio sussiste il vero cambiamento dell’ultimo periodo: la comunicazione alla SIAE non è più costitutiva per l’adesione al rapporto. In pratica, anche in mancanza di tale documentazione, le associazioni e le società sportive dilettantistiche non perdono la possibilità di aderire a questo regime di favore. Pertanto, possono comunque usufruire di tutte le agevolazioni, semplicemente rispettando i limiti di ricavo: in presenza di questo requisito e di una regolare comunicazione all’Agenzia delle Entrate, nei termini e nelle forme previsti dalla legge, la mancata presentazione di comunicazione alla SIAE non comporta più la decadenza dal regime agevolativo preso in esame.

Tuttavia, la situazione si rivela comunque un po’ contraddittoria, in quanto questa procedura resta sempre obbligatoria e L’Agenzia delle Entrate avverte che la mancata presentazione non esclude una sanzione amministrativa che può variare dai 250 euro ai 2.000 euro.

Adempimenti fiscali: quali sono e cosa fare

Nella circolare n°18/E del 1° agosto 2018, l’Agenzia delle Entrate ha esposto i nuovi adempimenti da seguire. Sarà necessario:

  • conservare tutte le fatture di acquisto;
  • annotare e registrare l’ammontare dei corrispettivi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali;
  • versare trimestralmente l’Iva mediante modello F24;
  • presentare nei termini di legge il modello Unico sui redditi e dell’Irap;
  • annotare i proventi che non costituiscono reddito imponibile, le operazioni intracomunitarie e le plusvalenze patrimoniali;
  • effettuare pagamenti e versamenti tramite conti correnti bancari o postali intestati, in modo da consentire all’Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di opportuni controlli.

Come si decade dal regime 398/91 e quali sono le conseguenze

Quando viene superato il limite stabilito dei 400.000 euro annui, l’associazione o società non verrà più inquadrata all’interno del regime 398/91. Questo accade immediatamente, a partire dal mese successivo il superamento della soglia. Con riferimento all’intero periodo d’imposta successivo, i tributi dovuti saranno versati in modalità ordinaria.

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