Associazioni Sportive Dilettantistiche e somministrazione di alimenti e bevande

Succo di frutta e zuppa

Per quanto riguarda le Associazioni Sportive Dilettantistiche, c’è da dire che spesso si crea confusione circa la somministrazione di alimenti e di bevande, perché non si sa se questa è da considerarsi attività commerciale oppure no. Pertanto, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sulla situazione.

Le normative da non sottovalutare

Come ben sapete, un’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) è un’associazione avente finalità sportiva senza scopo di lucro. Proprio per questo motivo, esistono delle regole ben precise che regolano le attività di queste strutture. Ad esempio, parlando appunto di somministrazione di bevande e alimenti ai soci, è utile sapere che, affinché questa mansione non sia considerata commerciale, è obbligatorio che l’Associazione Sportiva Dilettantistica sia affiliata a un ente di promozione sociale italiano. Al contrario, se ciò non avviene, è da considerarsi a tutti gli effetti un’attività commerciale e quindi rilevante per il calcolo delle imposte.

Bisogna considerare che la legge a cui è necessario fare riferimento è la 287/91 e che, in aggiunta, tutti coloro che vogliono somministrare ai soci cibi e bevande devono obbligatoriamente richiedere la relativa autorizzazione comunale. Nella richiesta dovrà figurare il nome dell’ente a cui è affiliata l’associazione, oltre che altri dettagli come il tipo di attività, la sede, la superficie dei locali e la conformità alle norme igienico sanitarie, di sicurezza e a quelle relative all’ambito edilizio.

Cosa succede quando l’ASD non è affiliata ad alcun ente di promozione sociale?

Come descritto precedentemente, nel caso l’associazione non sia affiliata ad alcun ente, oppure si sia affiliata a un ente che il Ministero dell’Interno non ha riconosciuto tra le attività assistenziali, la somministrazione di bevande e alimenti si dovrà considerare un’attività commerciale fiscalmente rilevante.

Un occhio di riguardo va anche ai distributori automatici presenti nel locale dell’associazione. Questa modalità di somministrazione di snack e bevande è ritenuta, secondo la legge, un’attività commerciale sia nel caso in cui l’associazione acquisti direttamente tutto ciò che va a finire all’interno del distributore, sia che si affidi a una ditta esterna per la sua gestione.

In questi casi, le imposte andranno calcolate seguendo il regime ordinario e le ASD saranno tenute a trasmettere annualmente il cosiddetto spesometro, ovvero le operazioni rilevanti ai fini d’IVA, nonché tutte le relative dichiarazioni.

In conclusione, ricordiamo che l’attività di bar va inquadrata come commerciale anche se indirizzata solo verso gli associati, proprio perché non è considerata un’attività strettamente connessa alla finalità dell’Associazione Sportiva Dilettantistica. Tuttavia, come ricorda e riporta l’art. 4 comma 6 DPR 633/72, la somministrazione di alimenti e bevande non viene considerata commerciale, se viene svolta nella sede dell’ASD e solo ed esclusivamente se questa è prettamente complementare ai fini e agli scopi istituzionali che si è preposta l’associazione (come ad esempio durante i tornei e le feste per gli associati).

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