Decreto Legge 119/2018: la “Pace Fiscale” anche nello sport

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Il testo del Decreto Legge del 23 ottobre 2018, ovvero il n. 119 (collegato alla Legge di Bilancio 2019), introduce importanti novità sulla pace fiscale, persino nello sport. In particolare, prevede che le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche, regolarmente iscritte al Registro del Coni, possano usufruire di alcuni strumenti fiscali per risolvere errori o riparare omissioni che risalgono al triennio di imposta 2013-2016, a condizione che questi non siano oggetto di accertamento o contenzioso.

Nello specifico, sono previste due tipologie di sanatoria: la dichiarazione integrativa speciale e la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti.

Pace fiscale nello sport: cos’è previsto dalle misure sanatorie

La pace fiscale nello sport è regolamentata dall’articolo 9 e dall’articolo 6 del D.L. 119/2018. Nel primo, viene disciplinata la dichiarazione integrativa speciale, la quale concede alle ASD e alle SSD la possibilità di sanare eventuali debiti col fisco, fino a un tetto massimo di 100.000 euro annuali (entro il 31 maggio 2019).

Tale misura sanatoria prevede un’aliquota del 20% del maggiore imponibile, in modo che le associazioni e società sportive possano integrare le quote precedentemente dichiarate, facendo emergere fino al 30% in più dei redditi.

Nell’articolo 6, invece, viene introdotta la definizione agevolata dei contenziosi fiscali pendenti con l’Agenzia delle Entrate. Essa comprende gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili (notificati entro il 24 ottobre 2018).

In tal caso, le SSD e le ASD avranno l’opportunità di risolvere il contenzioso con il fisco, pagando un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate. In questa eventualità, il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge oppure entro il termine inizialmente fissato per procedere con l’impugnazione del provvedimento.

Inoltre, nel decreto sulla pace fiscale sono incluse anche quelle situazioni in cui è in attesa il verdetto finale relativo all’accertamento tributario. In questa fattispecie, le ASD e le SSD sono tenute a versare:

  • il 40% del valore della lite e il 5% delle sanzioni e interessi, nel caso in cui il giudice non abbia ancora emesso sentenza di I grado;
  • il 50% del valore della lite e il 10% delle sanzioni e degli interessi, nel caso in cui sia stata espressa una sentenza sfavorevole nell’ultimo giudizio nei confronti dell’associazione o società sportiva;
  • il 10% del valore della lite e il 5% delle sanzioni e interessi, nel caso in cui sia stata espressa una sentenza favorevole nei confronti del contribuente.

Condizioni di ammissibilità alla pace fiscale nello sport

Le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche possono presentare la dichiarazione integrativa speciale, e quindi accedere alla pace fiscale, a condizione che:

  • siano iscritte regolarmente al Registro Coni;
  • non siano stati intrapresi accertamenti nei loro confronti;
  • abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi per tutto il triennio 2013-2016.

La definizione agevolata degli avvisi di accertamento o dei contenziosi pendenti non è ammissibile nel caso in cui l’ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione sia superiore a 30 mila euro.

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