Dopo l’Agenzia delle Entrate, parla la Commissione Fiscale del CONI

CONI

Con la circolare 18/E, pubblicata il 1° Agosto 2018 e riguardante le agevolazioni fiscali per le società e associazioni sportive, l’Agenzia delle Entrate si è impegnata a chiarire i dubbi persistenti, relativi in particolare alle prestazioni tra due enti sportivi, alle prestazioni commerciali e ai vari adempimenti fiscali.

La questione della comunicazione alla SIAE per la fruizione delle agevolazioni previste dalla legge 389/1991

Tra i vari chiarimenti, il più importante riguarda il rischio di revoca da tali agevolazioni previste dalla legge 389/1991, verso coloro che non hanno presentato la comunicazione obbligatoria alla SIAE.

A tal proposito, la circolare chiarisce che è possibile rimanere nel regime agevolato semplicemente eseguendo la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

In ogni caso, il mancato invio della comunicazione alla SIAE, implica una sanzione prevista dall’articolo 11 del Dlgs n. 471/1997, ma non la decadenza dal regime.

I chiarimenti della Commissione Fiscale del CONI

A tre mesi dalla pubblicazione della circolare 18/E, il CONI si è espresso al riguardo, puntualizzando il suo ruolo primario nella certificazione inerente all’attività sportiva dilettantistica svolta da ASD e SSD, e per la conseguente idoneità alle agevolazioni fiscali.

Regime 389/1991

Il CONI ribadisce anche che rientrano a far parte di tale regime solo le attività commerciali “connesse agli scopi istituzionali” della società sportiva e ne restano quindi escluse “le prestazioni di servizi che adottano forme organizzative tali da creare concorrenza con gli altri operatori di mercato“, come per esempio la pubblicità.

Questo significa che una società o un’associazione sportiva, che svolge un’attività autonoma e distaccata da quella istituzionale, non potrà avvalersi delle agevolazioni fiscali sulla suddetta attività.

Cessione dei giocatori

Un altro punto chiave riguarda la cessione di giocatori: tali operazioni potranno essere accompagnate da notevoli agevolazioni fiscali solo se svolte tra associazioni sportive senza fini di lucro e facenti parte della stessa Federazione Sportiva.

Tracciabilità dei contanti e annotazioni relative ai pagamenti

Si parla poi dell’obbligo di tracciabilità dei contanti e si chiariscono quindi i dubbi sulle quote di iscrizione a corsi o di tesseramento: il creditore (in questo caso la società sportiva), deve sempre rilasciare al debitore un’attestazione di pagamento, nonché annotare in un apposito registro i dati dei soggetti che hanno effettuato i versamenti, le somme ricevute e quelle pagate.

Animali e sport

Infine, è utile sapere qualcosa persino sugli sport nei quali vengono coinvolti gli animali. A questo proposito, si precisa che anch’essi dovranno essere obbligatoriamente soggetti al tesseramento e che tutte le attività di manutenzione e gli eventuali ricoveri saranno soggetti alle agevolazioni fiscali finora discusse, sempre ammesso che gli animali in questione siano considerati idonei alla pratica sportiva svolta.

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