Oggi parliamo di enti sportivi e prestazioni di servizi, facendo nuovamente riferimento a ciò che è emerso dalla circolare 18/E, rilasciata questa estate dall’Agenzia delle Entrate.
In seguito alle richieste effettuate dal CONI, tra i punti di maggior rilievo si osserva che è stata presa in considerazione la possibilità di “decommercializzare” i guadagni derivanti dai rapporti tra due associazioni sportive. In particolare, la circolare fa chiarezza riguardo “la cessione di tutti i diritti sui risultati ottenuti dagli atleti e su tutti i diritti rispetto alla partecipazione della società ad un qualche campionato“. Cosa dovreste sapere a riguardo?
I prerequisiti essenziali per contare sulle principali agevolazioni
Innanzitutto, dovreste sapere che, per fruire di alcune agevolazioni da non sottovalutare, i due enti coinvolti nel rapporto di collaborazione devono far parte della stessa Federazione, occuparsi della stessa disciplina oppure avvalersi del medesimo ente di promozione. Tra l’altro, è indispensabile che essi siano iscritti al Coni.
Tali enti sportivi devono inoltre trasmettere il modello EAS all’Agenzia delle Entrate e la cessione degli atleti deve essenzialmente avere come scopo le “finalità istituzionali” degli enti coinvolti. Alcuni di questi requisiti vengono generalmente soddisfatti senza problemi, e constatati attraverso valutazioni oggettive; mentre per gli altri la situazione è un po’ più complessa.
Analisi della cessione tra atleti: enti sportivi e prestazioni di servizi considerate attività commerciali
Lo scambio di atleti da parte delle società sportive rientra nell’ambito delle attività commerciali. Pertanto, quando un atleta viene trasferito da una società all’altra, gli enti possono fruire delle agevolazioni esposte all’interno della circolare.
D’altra parte, come espresso nel documento redatto dall’Agenzia delle Entrate, potrete notare che le agevolazioni si rivelano fruibili soltanto quando si tratta della cessione di atleti vincolati. Nel caso degli atleti svincolati, non essendo ceduto alcun servizio, la Federazione richiede esclusivamente il pagamento di un’indennità.
Inoltre, è utile considerare che le agevolazioni riguardano solamente i pagamenti ottenuti da società sportive dilettantistiche, per le attività in cui un atleta viene ingaggiato da una società facente parte del settore professionistico. Con tali accortezze, è possibile quindi notare che le agevolazioni sono escluse da tutte quelle situazioni in cui la cessione abbia fini speculativi.
Per quanto riguarda l’atleta, un ulteriore requisito da non sottovalutare è invece questo: le agevolazioni si ottengono unicamente nel caso in cui egli sia stato coinvolto direttamente in attività che portano “miglioramenti alla società dilettantistica“. Questa valutazione non è oggettiva. Quindi, con tali presupposti, si potrebbe perdere molto spesso la possibilità di rientrare nelle condizioni per ottenere le agevolazioni fiscali.
Stesso discorso vale per le cessioni dei diritti sportivi, per i quali, se sussistono i tre prerequisiti fondamentali più un’ulteriore condizione, sarà possibile applicare le agevolazioni trattate nella circolare 18/E. La suddetta condizione impone che la società non venga sciolta successivamente alla cessione.
Le agevolazioni che riguardano l’IRES
A questo punto, sempre per quanto riguarda enti sportivi, osserviamo cosa accade per quanto riguarda l’Ires (cioè l’imposta vigente sui redditi della società) durante le cessioni. Il suo pagamento non può essere evitato del tutto, ma la percentuale può comunque raggiungere un livello inferiore. Attualmente, su tutte le cessioni, viene prevista una percentuale di imposta pari al 9%.
Tali provvedimenti si riferiscono sempre al campo dilettantistico. Ovviamente, dobbiamo tener presente che il pagamento dell’Ires si deve effettuare esclusivamente se gli enti in questione soddisfano tutti i requisiti previsti e precedentemente elencati (soprattutto quando la cessione di un atleta o di un servizio sia in tutto e per tutto un’azione commerciale, e dunque obbligatoriamente assoggettabile all’imposta).
Impianti sportivi e collaborazioni tra enti sportivi
All’interno della circolare 18/E non è stato trattato il tema riguardante l’affitto degli spazi adibiti alle attività sportive, concesso da una società a un’altra. Questo è comunque un importante argomento, in quanto in queste situazioni i due enti si trovano di fronte a un ulteriore problema: le agevolazioni sarebbero possibili, in base ai decreti vigenti, soltanto se gli enti sportivi coinvolti facessero parte di “un’unica organizzazione locale o nazionale“. Tale organizzazione non può essere il CONI, perché sia le Federazioni che gli enti di promozione non sono organi istituzionali del suddetto comitato.
Possiamo quindi affermare che le agevolazioni vengono concesse soltanto a condizione che le due società in questione facciano parte della stessa Federazione, disciplina o ente di promozione.
Supponendo che i requisiti siano stati soddisfatti, è tuttavia opportuno domandarsi se le attività svolte siano adeguate alle proprie finalità istituzionali. Il dubbio su tale domanda lo poniamo perché dobbiamo stabilire se l’operare in uno sport dilettantistico, da parte di una società, comprenda anche la gestione degli spazi adibiti alle attività. In più, possiamo affermare che essa utilizzi effettivamente tali spazi, ma teoricamente non vi sono documenti che affermano la possibilità di cederlo in affitto a terzi. In questo ambito, ci si affida dunque pienamente a ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.