Riforma del terzo settore: l’approvazione dei decreti correttivi

Sala del Consiglio dei Ministri

La riforma del terzo settore lascia ancora spazio ai dubbi, sia per quanto riguarda le associazioni e le società sportive dilettantistiche, che relativamente alle associazioni culturali. Infatti, è utile sapere che la legge delega – inerente alla riforma del terzo settore (L. 106/2016) – in base all’articolo 1 comma 7, stabilisce che il Governo può emanare delle “disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi” entro dodici mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi applicativi. A questo proposito, il 21 marzo 2018, il Consiglio dei Ministri ha dato in via preliminare la sua approvazione nei confronti dei decreti correttivi della riforma del terzo settore (prendendo in considerazione il D.Lgs. 117/2017) e di quelli direttamente correlati all’impresa sociale (modificando il D.Lgs. 112/2017). I suddetti testi sono già stati inviati in Parlamento, dove le commissioni competenti forniranno le loro opinioni. In seguito, i testi legislativi torneranno in Consiglio dei Ministri, per poter essere approvati definitivamente e per essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

La necessità di ulteriori chiarimenti, delucidazioni e indicazioni ufficiali

Naturalmente, dovremo aspettare ancora un po’ per poter conoscere le future novità che verranno comportate dall’approvazione definitiva dei decreti correttivi della riforma del terzo settore e dell’impresa sociale: quando le modifiche introdotte saranno varate ufficialmente, potremo parlarne e fare un preciso punto della situazione.

Tuttavia, già oggi possiamo fare delle accurate considerazioni, in quanto risultano tuttora irrisolti alcuni quesiti e uno di questi riguarda l’assenza delle associazioni sportive dilettantistiche, delle società sportive dilettantistiche e delle associazioni culturali all’interno del terzo settore. Infatti, pur se molti cambiamenti apportati dalla riforma e alcune innovazioni imminenti e importanti riguardano pienamente questi soggetti, essi non vengono ancora “correttamente” inclusi nel terzo settore.

Esponenti del settore e personalità competenti in merito avevano proposto di aggiungere un comma 3 bis all’articolo 11 del codice, con l’intento di prevedere la “non incompatibilità” tra l’iscrizione al registro del Coni e a quello relativo al terzo settore, e di introdurre l’obbligo di indicare gli estremi della loro iscrizione a entrambi i registri, in maniera congiunta sia negli atti, che nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Chiaramente, pur se non esplicitamente indicata, si suppone che l’incompatibilità possa già ritenersi consentita. Tuttavia, un’ufficiale introduzione di questa eventualità si rivelerebbe decisamente più opportuna.

L’approvazione dei decreti correttivi e le proposte da considerare

Dobbiamo considerare inoltre l’articolo 89, al quale è stata proposta l’aggiunta di un comma che permetterebbe alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche di poter continuare a contare sulle agevolazioni previste dagli articoli 148, 149 Tuir e L. 398/1991 (cosa che agli altri soggetti facenti parte del terzo settore non è permesso). Per l’appunto, attualmente, l’iscrizione al nuovo registro unico del terzo settore comporterebbe la perdita delle tre maggiori agevolazioni di cui oggi usufruiscono molte ASD e SSD.

Per quanto riguarda invece il D.Lgs. 112/17 (articolo 3, comma 2 bis), appartenente al testo relativo ai decreti correttivi mandati in Parlamento, possiamo dire invece che potrebbe finalmente chiarire molti aspetti del mondo dello sport, in particolare per le associazioni e per le società sportive dilettantistiche. Infatti, il testo afferma che “non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili e avanzi di gestione la ripartizione di ristorni ai soci effettuata ai sensi dell’articolo 2545-sexies del codice civile, e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa.”

Per comprendere al meglio questo testo, è opportuno sapere che l’articolo 90 (comma 18, L. 289/2002) dice che le ASD, le SSD e anche le cooperative sportive hanno il divieto di scopo di lucro, persino indiretto. Tuttavia, la distribuzione indiretta degli utili viene inclusa in una disciplina che, grazie all’abrogazione dell’articolo 3 D.Lgs. 155/2006 e dell’articolo 10 D.Lgs. 460/1997, può essere ricavata dai testi contenuti nella riforma del terzo settore. Perciò, persino le cooperative sportive potranno approfittare di nuove opportunità a favore dei propri associati. Sicuramente, questa è un’ottima notizia per molti, ma dovremo comunque attendere ancora un po’ di tempo per ottenere maggiori delucidazioni e per conoscere le altre novità che conseguiranno la definitiva approvazione dei decreti correttivi relativi alla riforma del terzo settore e riguardanti, in particolare, le associazioni e le società dilettantistiche sportive.

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