SSD, ASD e Pace Fiscale: il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Giocatore di baseball che atterra sulla base

Recentemente sono partite le procedure di accertamento che riguardano le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche regolarmente iscritte al registro del CONI, ma anche le procedure relative all’attuazione delle modifiche inerenti alla Pace Fiscale, prevista dall’art. 7 del Decreto Fiscale.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato il Provvedimento n. 301338/2018, in cui chiarisce le disposizioni e spiega chi potrà accedere alle agevolazioni e come potrà farlo. Ma in cosa consiste esattamente la Pace Fiscale per ASD e SSD?

Cosa comporta la Pace Fiscale per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

Abbiamo già parlato del nuovo decreto in un recente articolo e, in breve, possiamo dire che si tratta di una sanatoria che permetterebbe anche alle ASD e alle SSD che hanno ricevuto atti del procedimento di accertamento entro il 24 ottobre 2018 (ovvero la data in cui il Decreto Fiscale è entrato in vigore), di poter contare sulla riduzione del pagamento, che si concretizza in particolare in una diminuzione delle maggiori IRES, IRAP e dell’intera maggiore IVA, ma anche degli interessi dovuti e delle sanzioni già irrogate, escludendo però gli eventuali costi accessori.

È possibile avvalersi della definizione agevolata proposta dalla Pace Fiscale, considerando un limite di 30.000 euro per ognuna delle imposte IRES e/o IRAP. Tuttavia, le ASD e le SSD che hanno a che fare con atti differenti o accompagnati da ricorso, non potranno contare sulla riduzione degli importi. Ad ogni modo, ci sono altre indicazioni che hanno arrecato alcune incertezze, motivo per cui l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento con i relativi chiarimenti, dedicati proprio alle ASD e alle SSD.

I chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate

Con il provvedimento dello scorso 13 novembre, l’Agenzia delle Entrate offre una “definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento” e tutte le “disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 con riferimento alle società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al successivo articolo 7”. Nello specifico, afferma che solamente le ASD e le SSD iscritte al CONI possono accedere alle agevolazioni per il periodo d’imposta precedente e per gli atti notificati o sottoscritti prima del 24 ottobre 2018.

Inoltre, è opportuno considerare che:

  • La definizione agevolata può essere pagata con un unico versamento o in più rate, considerando il termine per la proposizione del ricorso;
  • Quando l’atto non richiede il pagamento di imposte, è possibile comunque richiedere le agevolazioni all’ufficio competente, tramite raccomandata o PEC, entro i termini previsti dai versamenti richiesti;
  • Non rientra nel calcolo relativo al limite di 30.000 euro la maggiore IVA (dev’essere versata per intero);
  • Il calcolo degli importi delle sanzioni e degli interessi da versare va effettuato rispettivamente sul totale delle sanzioni e sugli interessi relativi a ogni singola imposta.

Data la complessità dei calcoli utili per la quantificazione degli importi e della compilazione del modello F24, è chiaramente consigliabile affidarsi al proprio commercialista e, come indicato nel Provvedimento n. 301338/2018 dello scorso 13 novembre – che vi invitiamo a visionare, è opportuno richiedere assistenza all’ufficio dal quale si è ricevuta la notifica di pagamento. I soggetti competenti potranno dare indicazioni specifiche in base agli atti in questione e alla determinata società o associazione che li ha ricevuti.

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