Uno sguardo alle nuove collaborazioni sportive

nuove collaborazioni sportive

Come ben sapete, la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto nuove interessanti novità in ambito sportivo, dando la possibilità di istituire nuove società sportive dilettantistiche a scopo di lucro. Naturalmente, questo ha comportato delle modifiche e delle innovazioni anche nell’ambito delle collaborazioni sportive. L’ordinamento italiano presentava una lacuna riguardante la definizione e il trattamento dei lavoratori sportivi e, con la Legge 205/2017, si è cercata di colmarla.

Prima di analizzare il nuovo trattamento lavorativo per coloro che collaborano con società sportive dilettantistiche, è opportuno ricordare che, precedentemente, tali società potevano operare esclusivamente senza scopi di lucro nelle forme stabilite dal codice civile. La legge 205/17 invece ha introdotto la possibilità di esercitare l’attività sportiva anche con lo scopo di ottenere profitto, una svolta epocale che trasforma le società in for profit e, di conseguenza, anche i compensi derivanti da qualsiasi attività sportiva vengono completamente modificati.

Dopo questa innovativa modifica, quando si parla di collaborazioni sportive bisogna innanzitutto distinguere se tale lavoratore ha un contratto con una società sportiva dilettantistica no profit o for profit.

Le collaborazioni sportive con società dilettantistiche no profit

Per quanto riguarda i compensi del lavoratore sportivo che collabora con società dilettantistiche no profit, la Legge di Bilancio rimanda alle disposizioni contenute nella legge 81/15, che considera questi compensi come “redditi diversi“. In questa eventualità, il contratto di lavoro per il lavoratore sportivo viene stipulato con associazioni e società no profit riconosciute dal CONI e presuppone che i compensi derivino da una collaborazione coordinata e continuativa. È fondamentale sottolineare che i compensi derivanti da queste ultime sono assoggettati ad un regime di tassazione agevolato.

Come sottolinea l’art. 69 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), i compensi sportivi non concorrono a formare il reddito se non superano l’ammontare di 7.500 €. Questo limite è stato però innalzato a 10.000 € proprio con la Legge di Bilancio 2018. Quindi, se il collaboratore ha percepito come compenso una somma inferiore o pari a 10.000 € (durante il periodo d’imposta) non deve pagare alcuna tassa. D’altra parte, superata quella soglia e fino a un massimo 30.658,28 €, si applica l’aliquota IRPEF del 23% a titolo d’imposta, a cui vanno aggiunte le addizionali comunali e regionali. Il regime fiscale agevolato per le collaborazioni e i compensi sportivi prevede che non vi sia l’obbligo di versare i contributi INPS e INAIL.

Le collaborazioni sportive con società for profit

Nella Legge 205/17 ai commi 359-360 vengono definite inoltre le nuove condizioni di lavoro per i collaboratori sportivi che operano all’interno di società sportive dilettantistiche lucrative. I compensi ricevuti dal collaboratore non vengono più inseriti nella categoria dei redditi diversi, ma sono assimilabili a quelli di lavoro dipendente. Con l’introduzione di questa nuova norma, il collaboratore sportivo rientra in una categoria “normale” di lavoratori e, di conseguenza, non potrà più usufruire del regime fiscale agevolato.

Il comma 360 della suddetta Legge di Bilancio sottolinea persino che tutti coloro che prestano collaborazioni coordinate e continuative, presso società sportive dilettantistiche for profit, devono essere iscritti al fondo pensioni lavoratori dell’INPS. Il comma 360 precisa inoltre che per i primi 5 anni dall’entrata in vigore della legge, i contributi al fondo pensioni di questa categoria di lavoratori saranno del 50% del compenso.

Pertanto, la Legge di Bilancio 2018 ha certamente colmato una lacuna legislativa inserendo in un quadro normativo la figura delle collaborazioni sportive, ma è ancora un settore che necessita di costanti e organici interventi, sempre a livello di normative.

Il periodo di imposta e l’obbligo di presentazione della certificazione unica

Il periodo utile da considerare in ottica di un completamento esatto del calcolo delle imposte è relativo a un anno solare. Quindi, per eseguire i conteggi nel modo corretto, non resta altro che presentare direttamente online, tramite piattaforma dedicata, la certificazione unica, così da permettere agli uffici competenti di concludere ogni tipo di accertamento nella più ampia quietanza.

L’Agenzia delle Entrate e l’addizionale comunale in aggiunta alle addizionali di partecipazione

A fronte dell’ultimo provvedimento intrapreso dai vertici di competenza degli uffici finanziari, il ruolo dell’Agenzia delle Entrate diventa determinante e, alla luce delle detrazioni previste in materia di bilancio, ci sarebbero da considerare anche le addizionali comunali. Queste diventano parte integrante del nuovo emendamento previsto dalla legge finanziaria del nuovo anno e devono per tale motivo essere applicate tenendo presente i vari dettagli relativi alla modifica dell’aliquota Irpef che passa al 23 per cento.

Inoltre, qualsiasi tipologia di ente chiamato ad erogare compensi per collaborazioni sportive di ogni genere dovrà specificare, per una sana burocrazia, la determinata aliquota imposta dalla regione in cui è situata la sede fiscale dei beneficiari, così da rientrare nel pieno rispetto delle regole e nel totale adempimento della normativa relativa alla “regionale di compartecipazione”.

Athletis gestione contratti e compensi sportivi - prova gratis 30 giorni

Potrebbe interessarti…