Se per via di un normale accertamento, prevalesse il carattere commerciale di un’ASD, nata invece per scopi puramente sportivi e caratterizzata quindi da fini esclusivamente associativi, cosa succederebbe? Quali dovrebbero essere i parametri da considerare in fatto di entrate economiche? Quali di queste ultime dovrebbero essere soggette a tassazione comprensiva di IVA e come andrebbe calcolata quest’ultima?
Sicuramente, in queste situazioni sarebbe necessaria una conversione dell’attività, da associativa a commerciale, e cambierebbero molte cose riguardo la tassazione, che andrebbe considerata anche per le recenti entrate della struttura. Come ci si comporta in questi casi? L’Agenzia delle Entrate ha dato la sua risposta anche a questo tipo di quesito, proprio mediante la recente circolare 18/E.
I chiarimenti sulla “questione IVA”: da non sottovalutare
All’interno di questa circolare, l’ente di riscossione italiano ha inteso ricordare che “la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali“. In aggiunta, viene confermato che il soggetto che cede i beni o le proprie prestazioni (cessione soggetta ad imponibile) deve addebitare l’imposta correlata, a titolo di rivalsa, al committente o cessionario.
Una volta premesso tutto questo, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre ribadito che i giudici, già per mezzo della sentenza della Cassazione del 17 marzo del 2017, sono stati costretti ad affrontare una situazione particolare, grazie alla quale è possibile rispondere ampiamente alle domande elencate all’apertura di questo articolo. Infatti, in occasione di un accertamento, era stato osservato che un’associazione sportiva dilettantistica necessitasse di riqualificare la natura dell’attività svolta, in quanto non prettamente associativa, ma prevalentemente commerciale.
Cosa succede dopo la riqualificazione dell’attività e come si calcola l’IVA?
Dopo la riqualificazione dell’ASD in causa, da attività associativa a commerciale, anche la gestione e la riscossione delle entrate ricavate da quest’ultima hanno subito una rivoluzione. Conseguentemente, si è dovuto calcolare l’IVA che, secondo la Cassazione, non avrebbe mai potuto essere già compresa nelle entrate ricavate.
Congruentemente a ciò che hanno espresso i giudici della Cassazione, L’Agenzia delle Entrate ha quindi confermato che, nel caso in cui vi sia un accertamento e risultasse che un’associazione sportiva dilettantistica non svolgesse esclusivamente un’attività di tipo associativo, essa dovrà essere riconvertita in attività commerciale. All’interno di tale conversione, l’IVA dovrà essere calcolata addizionando la stessa imposta alle entrate economiche guadagnate dall’associazione sportiva dilettantistica a fronte delle attività che questa esercita. In pratica, in questi casi, l’IVA va sempre aggiunta e non può essere ritenuta già compresa negli importi relativi ai ricavi. Insomma, in ogni caso, è meglio non commettere errori!