CO.CO.CO., ASD e SSD: qual è la situazione attuale?

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Parlando di CO.CO.CO., la prima cosa da considerare è che siamo ancora in attesa. Infatti, non ci sono ancora notizie ben precise da parte del CONI, che tuttora non ha comunicato alcuna decisione riguardo il tanto atteso elenco relativo alle mansioni dei collaboratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. Pertanto, l’inquadramento delle prestazioni sportive rimane attualmente un punto interrogativo. Andiamo ad analizzare la situazione nel dettaglio.

Cos’è successo dopo le riforme in materia di prestazioni lavorative per SSD e ASD?

Le riforme in materia di prestazioni di lavoro per quanto riguarda le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono state a dir poco importanti. Come ben sappiamo, è stata la Legge di Stabilità a introdurle. Tuttavia, è dall’inizio del 2018 che i chiamati in causa sono in attesa di notizie ben precise e di specifiche disposizioni da parte del CONI, in particolare relativamente alla definizione delle mansioni che rientrano nell’obbligo di inquadramento come CO.CO.CO.

Si pensava che la decisione definitiva arrivasse il 12 marzo 2018 e, dopo non aver constatato alcuna novità, si è pensato che sarebbe stata la riunione dello scorso 9 aprile ad apportare alcuni cambiamenti nella situazione attuale. In seguito, si sperava nell’arrivo della lista delle mansioni il 4 maggio, data della 1074ª riunione della Giunta Nazionale del CONI, che si è tenuta a Roma al Foro Italico. Il risultato, però, è stato il medesimo: nel comunicato del CONI fu annunciato nuovamente che il comitato incaricato non era ancora arrivato ad alcuna decisione.

La situazione attuale riguardo le CO.CO.CO.

Attualmente, resta il fatto che la legge di bilancio 2018 prevede l’obbligo di inquadrare le prestazioni di lavoro sportive come Collaborazioni Coordinate e Continuative, proprio come accade già per quanto riguarda l’ambito gestionale e amministrativo. Tuttavia, la normativa va applicata alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni e in base all’elenco specifico delle varie attività da considerare. È per quest’ultimo che restiamo ancora in attesa e, in seguito, ci saranno inoltre da rispettare altri obblighi in più rispetto al passato, quali l’istituzione e l’iscrizione di tutti i collaboratori sportivi nel Libro Unico del Lavoro, la comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego relativa al rapporto di collaborazione da avviare, nonché il rilascio del cedolino paga da parte del collaboratore al posto della “vecchia” ricevuta per i compensi ad esso spettanti. Insomma, siamo ancora in fase di stallo, ma restiamo in attesa di nuovi sviluppi. Vi terremo aggiornati sulle prossime novità riguardanti le CO.CO.CO. e anche per quanto concerne le società sportive lucrative.

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