Iva applicabile ai corsi sportivi: ecco cos’altro dovreste sapere

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Il tema della disciplina Iva da applicare ai corsi sportivi, e quindi ai corrispettivi riscossi dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche per l’erogazione di questo tipo di servizio, ha già fatto parlare molto e oggi lo affrontiamo mettendo in risalto tutti gli elementi da considerare. Infatti, nonostante tutto, è un argomento ancora soggetto a incertezze interpretative.

L’esenzione dell’Iva applicabile ai corsi sportivi non è per tutti

Riferendoci all’articolo 10, comma 1, n. 20, D.P.R. 633/1972, possiamo dire che è prevista l’esenzione dall’Iva per tutte “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere”, e questo riguarda anche l’ambito dei percorsi formativi, di riqualificazione e riconversione professionale, nonché di aggiornamento resi “da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus (…)”. In pratica, ad avvalersi dell’esenzione sono le prestazioni di natura didattica o educativa dell’infanzia e della gioventù, e le prestazioni proposte da scuole o istituti riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni.

Sostanzialmente, l’esenzione Iva non è prevista per tutti coloro che svolgono un’attività di tipo didattico, ma solamente per i soggetti che, in base ad alcuni requisiti dimostrabili (che potrebbero concretizzarsi nell’idoneità professionale, delle strutture e del materiale necessario per i corsi educativi e didattici, ma anche in molti altri elementi), possono proporre prestazioni didattiche con finalità similari alle prestazioni offerte dagli organismi di diritto pubblico.

Chi decide quali società e associazioni sportive dilettantistiche possono avvalersi dell’esenzione?

Fino a qualche tempo fa, essendo organismi di diritto pubblico, le Federazioni Sportive erano ritenute adeguate per riconoscere alle associazioni e alle società ad esse affiliate l’opportunità di usufruire dell’esenzione dell’Iva applicabile ai corsi sportivi, definendole appunto in grado di proporre prestazioni didattiche e dotate dei requisiti previsti per l’ottenimento dell’agevolazione. Oltre a questi presupposti, dobbiamo considerare anche che con l’ordinanza n. 12698 del 19.05.2017, la Suprema Corte di Cassazione ha riconfermato questa possibilità, ha richiamato una precedente sentenza (n. 8623 del 30/05/2012) e ha dichiarato che “i compensi percepiti da una associazione sportiva a fronte dell’attività didattica svolta sono esenti da Iva soltanto se tale attività è stata formalmente riconosciuta dagli organi della P.A. competenti nel settore, oppure da organismi da essa vigilati come le Federazioni Sportive”.

Pertanto, per beneficiare dell’esenzione Iva per i corsi sportivi, sia le società (anche lucrative quando tutto sarà partito) che le associazioni sportive dilettantistiche non dovrebbero incontrare poi così tanti problemi, anche se per l’Agenzia delle Entrate di Udine non è stato così. Infatti, tempo fa, aveva contestato una decisione della competente commissione provinciale, partendo dal presupposto che avessero interpretato in modo sbagliato l’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972, “poiché esso, come chiaramente indicato da risoluzioni e direttive della CEE e illustrato da circolari ministeriali, avrebbe avuto un ambito di applicazione molto più ristretto, rivolgendosi a istituti e scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni, circostanza non riscontrabile in capo alla società ricorrente”.

Fortunatamente, il giudice di appello (CTR di Trieste), nella sentenza n. 77 del 27 marzo 2018, ha risposto richiamando la giurisprudenza di Cassazione e facendo notare che il soggetto contribuente era regolarmente affiliato alla Federazione Italiana Nuoto, riconosciuta dal Coni. In più, ha confermato la regolare applicazione dell’imposta, in quanto si trattava di una “attività strettamente di promozione e insegnamento di discipline, svolta nell’ambito di quelle seguite dalla Federazione Italiana Nuoto”.

Perciò, i dubbi non mancano, ma le sentenze parlano chiaro e, proprio per questo, è necessario informarsi ampiamente sull’esenzione Iva applicabile ai corsi sportivi e, più nello specifico, sulla propria posizione. Dopodiché, si potrà capire se sarà possibile avvalersi o no dell’esenzione, ma anche se e come comportarsi in caso di eventuali contestazioni. Vi terremo comunque aggiornati sui prossimi sviluppi.

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