Riforma del terzo settore, Legge di Bilancio e cooperative sportive

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La cooperativa è una forma associazionistica sportiva regolamentata nella fattispecie dalla Legge 128/2004 (legge di conversione del D.L. 72/2004), che ha aumentato le tipologie di associazioni sportive presenti all’articolo 90, comma 17, L. 289/2002.  Naturalmente, la cooperativa dilettantistica sportiva è distinta dalle cooperative generiche per il servizio che svolge e la Legge di Bilancio ha portato interessanti novità persino relativamente a questa tipologia di forma associazionistica sportiva.

Le cooperative sociali che hanno come unica finalità quella di promozione di attività sportive, tuttavia, non rientrano nel perimetro delle attività interessate da questa riforma in quanto, nell’articolo 17 D.lgs. 112/2017, non è contemplata l’attività sportiva come attività remunerata e dunque sono escluse dal principio di detassazione e remunerabilità. Ma andiamo a vedere quali sono le novità da prendere in considerazione.

Novità della Legge di Bilancio 2018 relativa alle cooperative sportive: facciamo chiarezza

La nuova regolamentazione della disciplina dei compensi dovuti a prestazione sportiva apre maggiori prospettive di guadagno regolare a tutti coloro che lavorano nelle associazioni sportive, in quanto queste prestazioni possono ad oggi essere riconosciute come collaborazioni coordinate e continuative, anche se atipiche.

Grazie alla nuova legge, quindi, persino le cooperative sportive vengono viste come soggetti imprenditoriali, come indicato nel Libro V del Codice Civile, e possono pertanto entrare nel Terzo settore, sulla base di determinati presupposti. Questo apre nuove prospettive persino nell’ambito dell’offerta di lavoro in campo sportivo.

Maggiori precisazioni sulle cooperative sportive

Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) sono asseribili nella tipologia delle Associazioni Sportive Dilettantistiche. Un’associazione sportiva dilettantistica può dunque diventare Ente del Terzo Settore, avendo i requisiti per essere un’associazione di promozione sociale.

La possibilità di usufruire di una detassazione è un elemento cruciale per la riforma: l’amministratore dell’associazione sportiva potrà decidere se entrare come ETS (Ente del Terzo settore), usufruendo delle nuove agevolazioni, o rimanere fuori, continuando ad applicare il comma 3 dell’articolo 148 del TUIR, che resta comunque in vigore. La detassazione dei corrispettivi nel caso di APS regolate dal CTS, viene eseguita secondo il comma 1 dell’articolo 85.

Vi è molta confusione invece sul ruolo degli associati e dei partecipanti, non ben definito e delineato dalla legge: bisognerà infatti, alla luce della riforma delle cooperative sportive del Terzo settore, distinguere bene questi ruoli, che prima sottostavano alla semplice differenza fra tesserati e rapporti associativi.

Interrogativi aperti sulla riforma del terzo settore

Rimangono perciò molti interrogativi aperti, nell’attesa che si metta in moto la complessa organizzazione della definizione dei ruoli e delle interazioni fra i membri delle associazioni sportive dilettantistiche. Quel che è certo è che la Legge di Stabilità 2018 apre nuove prospettive, sia per quanto riguarda la tassazione dei corrispettivi che relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa all’interno di queste cooperative.

La legge prevede tuttavia ulteriori forme di agevolazione, come ad esempio la possibilità di accedere alle convenzioni con amministrazioni pubbliche, al fondo sociale europeo, al bonus sociali, ai titoli di solidarietà e così via. Ad ogni modo, è sicuro che tutte le cooperative che richiederanno l’iscrizione ai registri delle imprese sociali potranno avere delle agevolazioni, che però non devono andare in contrasto con quelle previste per le imprese che entrano a far parte della riforma del Terzo settore.

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