Altri dettagli da conoscere sulla nuova legge sullo sport.

legge sport

A partire dallo scorso 31 agosto, è entrata in vigore la tanto attesa Legge 86/2019. Negli ultimi articoli ne abbiamo parlato più volte, in quanto mira a cambiare diversi aspetti relativi al mondo dello sport. Numerose sono le nuove deleghe incentrate sulle figure dei collaboratori e sull’ordinamento sportivo, oltre che sulla ricerca della massima semplificazione. Con questi presupposti, oggi andiamo ad elencare alcuni ulteriori particolari su una normativa tutta da scoprire.

Alcuni articoli un po’ difficili da comprendere

Ancora non si sa quando la nuova legge sullo sport entrerà definitivamente in vigore. La crisi di Governo ha fatto dilatare i tempi e bisogna sapere se il nuovo esecutivo modificherà qualcosa o meno. Al contempo, diverse regole non sono molto chiare e dovrebbero essere rivedute e corrette, specialmente se si ha intenzione di applicarle nel mondo dello sport dilettantistico e nella relativa quotidianità.

Prima di tutto, è necessario prestare attenzione all’articolo 1, che presenta qualche piccola incongruenza. Infatti, il comma 1 lettera f parla del divieto di scommesse riguardante le partite di calcio del campionato dilettanti, ma non fa alcun riferimento agli eventi dilettantistici appartenenti ad altre discipline. Pertanto, ci sono senz’altro alcune mancanze sulle quali è doveroso fare chiarezza.

Anche l’articolo 2 inerente ai centri sportivi scolastici nasconde alcuni aspetti da chiarire con maggiore precisione. Nello specifico, esso afferma che si ha la facoltà di creare tali enti, ma non l’obbligo. Tra l’altro, la scuola non può ancora essere iscritta al Registro Unico Nazionale ed ulteriori chiarimenti dovrebbero riguardare i profili che possono occuparsi di determinate attività sportive, in base al loro titolo scolastico o universitario.

L’articolo 3, l’unica norma di immediata applicazione

Essenzialmente è utile dire che una delle nuove normative può essere applicata senza perdere tempo. Stiamo parlando dell’articolo 3, in base al quale è stabilito che è possibile cedere, trasferire o attribuire ogni titolo sportivo ad altri titoli a seconda del loro valore economico, stabilito da un esperto scelto dal Tribunale in seguito ad un’attenta perizia giurata.

Inoltre, il CONI e le varie Federazioni devono attivarsi all’adeguamento dei rispettivi statuti, così come dichiarato dal comma 2 dello stesso articolo 3. In questo modo, i vari club dilettantistici rischiano di dover andare incontro a costi superiori rispetto al recente passato. Infine, anche il direttore di gara diventa ufficialmente un lavoratore dello sport. Da un punto di vista dei compensi, la sua figura verrà chiaramente disciplinata di conseguenza.

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