ASD e APS: cosa cambia con la riforma del Terzo settore?

ASD e APS: cosa cambia con la riforma del Terzo settore

Con la riforma del Terzo Settore sono cambiate molte cose e, ad oggi, molte associazioni hanno un’altra decisione da prendere. Infatti, attualmente, è necessario considerare l’obbligo ad una specifica scelta e i soggetti chiamati in causa sono coloro che hanno un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) riconosciuta inoltre come un’associazione di promozione sociale (APS).

Le normative permettono tuttora alle associazioni sportive dilettantistiche di essere riconosciute sia come ASD che come APS, ovvero di avvalersi di un doppio riconoscimento molto utile per chi opera nel settore e si occupa di una struttura dedicata allo sport. Tuttavia, le cose stanno cambiando anche in questo caso.

Cosa comporta il doppio riconoscimento?

Per un’associazione sportiva dilettantistica, il fatto di essere riconosciuta persino come un’associazione di promozione sociale significa avere l’opportunità di gestire un punto di ristoro all’interno della struttura, e quindi di avere un bar riservato agli iscritti, munito chiaramente del permesso di somministrazione di alimenti e bevande. Inoltre, è un riconoscimento che consente di organizzare viaggi e gite, sempre riservati ai soci e ai loro familiari. Da un punto di vista delle imposte sui redditi, gli incassi di entrambe le iniziative vengono trattati come “non commerciali”. Pertanto, avere un doppio riconoscimento vuol dire avvalersi di importanti agevolazioni.

I cambiamenti relativi alla riforma del Terzo Settore

Nonostante le premesse, è oramai chiaro che la riforma del Terzo Settore comporta dei seri cambiamenti persino in questo ambito. Infatti, come anticipato, obbliga l’ente ad una scelta.

Per continuare ad avere un’associazione sportiva dilettantistica riconosciuta inoltre come un’associazione di promozione sociale, sarà necessario aderire appieno al nuovo Codice, rispettando alcune determinate limitazioni, tra cui troviamo:

  • L’impossibilità di utilizzare i compensi sportivi esenti fino a 10mila euro;
  • L’eliminazione delle detraibilità attualmente previste per i minori che partecipano ai corsi sportivi;
  • L’abolizione della Legge 398/1991, che dev’essere sostituita da un regime nuovo;
  • L’eliminazione dell’esenzione da imposte per i corrispettivi versati dai singoli soci per partecipare alle lezioni o ai corsi (anche in questo caso, ci sarà un nuovo regime fiscale da considerare).

A questo punto, le ASD/APS sono tenute decidere se continuare a contare su entrambi i riconoscimenti oppure no.

Gli adempimenti delle associazioni sportive dilettantistiche che vorranno mantenere il doppio riconoscimento

Nel caso l’ente decida di mantenere la propria posizione, nonostante i cambiamenti e le limitazioni da rispettare, sarà opportuno adeguare il relativo statuto sociale, in modo tale da rivelarsi pienamente conforme alle nuove normative. Il termine per l’adeguamento è previsto per il 3 febbraio 2019 e non sarà necessario versare l’imposta di registro: si potrà eseguire semplicemente pagando l’imposta di bollo.

Tuttavia, prima di passare alle variazioni dello statuto, sarà doveroso convocare tutti gli associati e scegliere attentamente quale tipologia di forma associativa prediligere, e solo in un secondo momento sarà possibile effettuare le variazioni previste dalla normativa del D.lgs. 117/2017. Ad ogni modo, è utile considerare che l’art. 101 comma 2 afferma che gli enti potranno “modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”. Perciò, per poter eseguire le variazioni, non bisognerà contare sulla maggioranza prevista invece per l’assemblea straordinaria.

Inoltre, è importante considerare che, senza queste modifiche ufficiali, l’ASD non potrà più avvalersi dell’acronimo APS, né tantomeno delle relative agevolazioni e regimi fiscali. In pratica, non è la variazione in sé per sé ad essere obbligatoria, ma sono le conseguenze e le successive restrizioni a renderla fondamentale per coloro che vogliono continuare ad essere sia un’associazione sportiva dilettantistica che un’associazione di promozione sociale.

Le generalità delle ASD/APS e le modifiche da apportare sullo statuto sociale andranno stabilite in base all’ente e, quindi, caso per caso verrà deciso quali informazioni inserire e quali dovranno invece essere eliminate al fine di risultare conformi alle normative. Per tutti questi motivi, è consigliabile rivolgersi al proprio commercialista, valutare adeguatamente la posizione della propria associazione sportiva dilettantistica e ricercare la soluzione più giusta, considerando sia le eventuali variazioni da eseguire che le conseguenti limitazioni.

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