In seguito alla recente soppressione dell’art. 9 del Decreto-legge 119 del 2018, è definitivamente tramontata la possibilità per società e associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI al 31 dicembre 2017, di utilizzare la medesima dichiarazione integrativa.
Le conseguenze della soppressione dell’art. 9: cos’è cambiato?
Nonostante l’impossibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa di qualche tempo fa, per i suddetti soggetti sono state confermate le altre procedure: quelle inerenti alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e alle liti pendenti di fronte alle commissioni tributarie. Segnaliamo, per quest’ultima, la previsione di versamenti differenziati in base al grado di giudizio e all’esito della pronuncia giurisdizionale di primo grado.
In particolare, la definizione del giudizio sarà possibile con il versamento di determinate percentuali rapportate al valore della lite, delle sanzioni e degli interessi. Questi ultimi varieranno in base al contesto e alla specifica situazione.
Inoltre, è utile sapere anche che i due tipi di definizione risultano essere preclusi nel caso in cui il totale delle sole imposte, sia accertate che in contestazione (con riguardo a ciascun periodo per il quale è stato emesso l’avviso di accertamento o sia pendente un ricorso o reclamo), sia superiore all’importo di 30.000 euro per ciascuna di esse, IRAS o IRAP.
Cosa fare in mancanza della dichiarazione integrativa?
Consigliamo, dunque, a voi contribuenti, qualora si riveli necessario di avvalervi al più presto delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti (ex artt. 2 e 6 del Decreto-legge in esame).