ASD e SSD: fatturazione elettronica, ciclo passivo ed eccezioni

Come ben sapete, dal 1° gennaio 2019, la fatturazione elettronica è obbligatoria per quasi tutti i soggetti IVA, professionisti e imprese. Le associazioni che operano senza partita IVA non sono invece obbligate ad emettere questa tipologia di fattura, ma sono comunque tenute a rispettare alcuni adempimenti.

Per quanto riguarda nello specifico il mondo dello sport dilettantistico, sono esonerate le ASD e SSD con affiliazione a Enti nazionali di Promozione Sportiva o Federazioni Sportive Nazionali, in regime Iva e regime 398/1991.

Questi soggetti, però, per avvalersi dell’esonero, non devono aver superato i 65.000 euro di proventi commerciali nell’anno precedente (in questo caso, nel 2018). In questa eventualità, le fatture possono e potranno essere emesse in formato analogico. Ma andiamo ad analizzare qualche dettaglio in più.

Regole in materia di fatturazione elettronica in ambito sportivo e non solo
Le nuove regole in materia di fatturazione elettronica stabiliscono che, per tutti i rapporti economici, vi sia una regolare emissione di fattura elettronica, a meno che non si tratti di un caso che rientra nelle eccezioni indicate dalla legge.

È previsto che il committente abbia un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e che debba usare questo mezzo o altri canali abilitati per la trasmissione del documento emesso. Lo stesso dovrà essere recuperato dal destinatario e custodito per una durata di dieci anni.

La legge stabilisce che la suddetta regola vale per tutti gli enti sportivi in possesso di partita IVA, che non rientrano nel regime 398/1991 e che non hanno superato il suddetto limite previsto dalla relativa normativa.

Eccezioni alla fatturazione elettronica: informazioni utili
Una delle eccezioni relative alla fatturazione elettronica riguarda appunto le ASD, ovvero le attività che vengono identificate tramite il codice fiscale. Queste non svolgono una vera e propria attività commerciale e per tale motivo non sono dotate di partita IVA. Sono piuttosto “assimilate” alle persone fisiche.

Non devono quindi emettere fattura elettronica e ne possono ricevere la copia cartacea da parte dei fornitori, ma non sono obbligati a custodirla nel tempo. Si potrebbe semplificare dicendo che le ASD esonerate potranno continuare a comportarsi come accaduto fino ad oggi.

Qualora invece gli interessati vogliano ricevere la fattura dei fornitori per via elettronica, dovranno assolvere volontariamente alle nuove disposizioni e dovranno comunicare la propria PEC a tutti i soggetti interessati.

Altra eccezione riguarda gli enti sportivi che hanno abbracciato il regime forfettario. In questo caso, è certa la possibilità per questi soggetti di essere esonerati dall’emissione di fattura elettronica, a parte – ovviamente – la decisione spontanea di aderire a questa possibilità.

Soggetti esonerati e ciclo passivo della fatturazione elettronica: cosa dovreste sapere?
Come anticipato, la norma sulla fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture, specifica che sono da ritenersi esonerati coloro che partecipano al regime 398. All’interno della stessa normativa, è stato indicato in determinati commi che tutti gli operatori che si avvalgono del regime forfettario o di vantaggio non sono tenuti neppure all’obbligo di conservazione delle fatture del ciclo passivo, a meno che questo non venga espressamente richiesto dal soggetto emittente.

Ad ogni modo, per quanto riguarda quest’ultima opzione, non risulta ancora propriamente chiaro come ci si debba comportare per il ricevimento e la conservazione delle stesse, ovvero per quelle fatture ricevute per prodotti o beni acquistati.

Tuttavia, è bene chiarire che i fornitori che emettono fatture elettroniche sono tenuti per legge a consegnarne una copia cartacea al cliente. Pertanto, sarà possibile conservarla come si farebbe con altre tipologie di ricevute.

Infine, pur se si tratta di una procedura non obbligatoria, chi lo desidera può accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate, andare nella sezione “Cassetto fiscale” e inserirvi la propria PEC. Facendo così, tutte le fatture del ciclo passivo potranno essere salvate in automatico in formato elettronico e conservate dalla stessa Agenzia.

 

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