ASD: più agevolazioni e vantaggi grazie al Codice del Terzo Settore

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Negli ultimi tempi sono cambiate molte cose, in particolare per le Associazioni Sportive Dilettantistiche. Proprio per questo, oggi parliamo nuovamente di agevolazioni: grazie al Codice del Terzo Settore, le ASD che non superano i 130.000 euro di ricavi, potranno avvalersi di tassazioni più vantaggiose. Entriamo nel dettaglio.

Cosa dice il Codice del Terzo Settore riguardo alle agevolazioni per le ASD?

In questo caso, dobbiamo partire dalla tassazione 398/1991, che riguarda appunto le Associazioni Sportive Dilettantistiche di minori dimensioni. La suddetta è un po’ diversa da quella proposta attualmente dal Codice del Terzo Settore. Tuttavia, per comprenderne appieno i benefici, è necessario fare riferimento alla Circolare 18/E del 1° Agosto 2018, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, che ha chiarito ampiamente i dubbi delle ASD, dando a queste ultime la possibilità di iscriversi nel registro unico nazionale, oltre a quello del Coni, al fine di ottenere maggiori agevolazioni.

Prima della circolare, non si capiva bene se la stessa associazione potesse essere iscritta a entrambi i registri, ma con l’arrivo dei chiarimenti, i dubbi sono stati ufficialmente eliminati: le ASD possono essere contemporaneamente iscritte al registro del Coni e al registro unico nazionale del Terzo Settore. Ovviamente, l’iscrizione a entrambi o solo a uno di essi, prevede anche differenti regimi fiscali, che è opportuno considerare prima di prendere una decisione definitiva.

Cosa succede se si decide di iscriversi a entrambi i registri?

Nel caso si decida di iscriversi contemporaneamente ai due registri, si potrà avere un regime fiscale più vantaggioso, proprio come quello previsto e disciplinato dall’art. 86 del D.lgs 117/2017, per le Associazioni di Promozione Sociale (APS). In questa casistica, il reddito imponibile dovrà essere determinato nella misura forfettaria pari al 3%, a patto che la soglia dei ricavi non superi i 130.000 euro.

Pertanto, tutte le ASD iscritte al Terzo Settore (nella sezione per le APS), che grazie alle attività commerciali avranno maturato ricavi al di sotto dei 130.000 euro, potranno contare su una tassazione molto più favorevole rispetto a quella relativa al regime 398/1991. Infatti, in quest’ultimo caso, la percentuale forfettaria di redditività è sempre del 3%. Tuttavia, per quanto riguarda le Associazioni di Promozione Sociale, non bisogna sommare le plusvalenze patrimoniali ai ricavi, cosa invece necessaria per chi fruisce del regime 398/1991. Perciò, l’inquadramento è decisamente più interessante.

Parlando invece dell’imposta sul valore aggiunto nel regime proposto per le APS, le associazioni vengono esonerate da tutti gli adempimenti IVA, proprio come avveniva nel caso dei contribuenti forfettari disciplinati dalla L.190/2014. Ad ogni modo, sarà comunque obbligatorio conservare e numerare tutti i documenti (ricevuti ed emessi).

Gli adempimenti relativi ai ricavi e pagamenti precedenti all’iscrizione al Terzo Settore

Purtroppo, mentre nel regime 398/1991 l’IVA poteva essere detratta al 50%, per le ASD che si iscriveranno nella sezione dedicata alle APS, l’IVA oramai pagata non sarà deducibile dalla base imponibile. D’altra parte, è utile considerare che gli eventuali componenti positivi e negativi correlati al reddito degli anni precedenti all’iscrizione al Terzo Settore, le quali deduzioni o tassazioni sono state rinviate in conformità alle disposizioni del TUIR, verranno integrati nelle quote residue alla formazione del “nuovo” reddito forfettario. Lo stesso vale per quelle che potranno essere le perdite fiscali precedenti all’inquadramento nel regime per APS, avvenuto dopo l’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo Settore. Pertanto, le agevolazioni potranno aumentare per tutte le ASD che decideranno di abbracciare le ultime novità, ma ci saranno certamente molti altri dettagli da non sottovalutare.

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