Cos’è l’esterometro e quali sono gli adempimenti ad esso connessi

Donna nascosta dietro un mappamondo

Il 2019 ha portato alcune importanti novità nel panorama economico e fiscale del nostro Paese. Rapportarsi con il nuovo sistema di fatturazione elettronica non è stato facile e ci sono stati anche altri cambiamenti che hanno fatto la differenza, provocando spesso molte perplessità. Tra questi troviamo il cosiddetto “esterometro”, strettamente legato alla fatturazione elettronica. Non è ancora in vigore, ma sta comunque mettendo in allerta coloro che dovranno adempiere ai relativi obblighi. Scopriamo di cosa si tratta e chi sono i soggetti che devono conoscere a fondo questa novità.

Cos’è l’esterometro?

L’esterometro si concretizza sostanzialmente nell’obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere eseguite dai titolari di Partita Iva. Tale obbligo partirà dal 30 Aprile 2019.

Con l’introduzione della fatturazione elettronica, ex D.L. 125/2017, non c’è stata, almeno per adesso, la necessità di fare una dichiarazione riguardante le fatture emesse e ricevute da e verso soggetti esteri (anche se queste vanno comunicate ugualmente all’Agenzia delle Entrate).

Tuttavia, prossimamente non sarà più così: con l’esterometro si dovrà comunicare obbligatoriamente tutti i dati relativi alle operazioni transfrontaliere, sia nel caso di cessione di beni che di prestazioni di servizi che includano la presenza di una persona fisica o giuridica residente in un altro Stato. L’invio dell’esterometro avrà una cadenza mensile.

Chi sono i soggetti che devono effettuare la comunicazione e chi sono gli esonerati?

I soggetti onerati di tale obbligo sono tutti quelli con sede nel territorio nazionale, comprese le associazioni, gli Enti del Terzo Settore e le Associazioni Sportive Dilettantistiche.

I contribuenti minimi o in regime forfettario, e altri lavoratori come agricoltori, farmacisti o medici, sono esonerati dagli adempimenti relativi all’esterometro. Ne sono altresì escluse anche le ASD che non hanno superato un fatturato di 65.000 Euro nell’ambito della loro attività commerciale, ovvero le stesse esonerate dalla fatturazione elettronica.

In pratica, essendo uno strumento strettamente legato e complementare alla fatturazione elettronica, i soggetti – fisici o giuridici, che non sono tenuti a fatturare elettronicamente, sono esonerati anche dagli obblighi previsti dall’esterometro.

La documentazione necessaria per i soggetti coinvolti, le scadenze da rispettare e le eventuali sanzioni

I documenti utili per eseguire la comunicazione all’Agenzia delle Entrate sono quelli relativi ai dati del cedente o prestatore e del cessionario o committente. Inoltre, è necessario presentare attestazioni relative alla data dell’operazione con tutti i relativi estremi.

Come precedentemente indicato, l’attuale ed effettiva entrata in vigore di tale strumento è fissata al 30 aprile 2019 (di recente, è stata prorogata l’iniziale data del 28 febbraio 2019). In generale, e per il proseguo, la deadline oltre la quale sarà doveroso presentare la documentazione relativa all’esterometro è fissata nell’ultimo giorno del mese successivo rispetto a quello in cui l’operazione è stata effettuata.

Infine, per quanto riguarda invece le sanzioni previste per chi non rispetta gli obblighi e le scadenze, queste si quantificano nella cifra di 2,00 Euro per ogni fattura omessa o erroneamente comunicata, fino a un massimo di 1000 euro per ogni trimestre. Gli importi delle multe, tuttavia, potranno essere dimezzati se la comunicazione avviene entro i successivi 15 giorni dalla scadenza dell’obbligo.

 

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