Il fitness (e non solo) può essere definito uno sport: ecco il perché

fitness definito come uno sport

Il fitness è un’attività ormai universalmente conosciuta da tutti, che ogni anno annovera sempre più iscritti. Ultimamente stato oggetto di un contenzioso tra l’Amministrazione Finanziaria e la Commissione Tributaria Regionale di Venezia (CTR). Il dilemma, che quasi richiama l’essere o non essere shakespeariano, è il seguente: il fitness è o meno uno sport? Per capire bene quanto è successo dobbiamo fare un passo indietro di quasi un anno per avere ben chiari alcuni concetti alla base dell’accaduto.

La delibera del CONI

La settimana scorsa abbiamo parlato dello yoga e oggi tocca al fitness, e possiamo dire che questa vicenda fa riflettere e ci aiuta a comprendere diverse cose, e quindi non è solo utile per capire se il fitness viene considerato ufficialmente uno sport oppure no.

Il 20 dicembre 2016 si è rivelato una data importante nel mondo dello sport, per via della delibera 1566 del CONI, che ha stilato una lista di 396 discipline sportive che possono essere annoverate tra quelle ammissibili, ovvero iscrivibili al registro CONI.

Tuttavia, come ben si può intuire, coloro che sono stati esclusi da questa lista (come appunto lo yoga e altre discipline come ad esempio il krav maga, il pilates o il crossfit) non sono rimasti molto contenti della delibera. Ma prima di andare oltre, è opportuno rispondere a questa domanda: perché è così importante essere riconosciuti come disciplina sportiva ammissibile per l’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e quindi essere iscritti in questo registro?

Prevalentemente, la presenza sul suddetto registro è rilevante per due motivi:

– l’iscrizione riconosce gli effettivi fini sportivi degli Enti iscritti;

– l’iscrizione permette di godere di agevolazioni fiscali.

Ed ecco che vi sarà più chiaro il motivo per cui questa registrazione per le A.S.D. (Associazioni Sportive Dilentantistiche) e S.S.D. (Società Sportive Dilentantistiche) sia un obbligo formale, ma soprattutto sostanziale.

Il contenzioso

La delibera 1566 del CONI – unico organismo certificatore in grado di individuare quali siano le discipline sportive – ha ufficialmente inserito 102 sport oltre a quelli già presenti, arrivando ad un totale di 396 discipline, tra cui la ginnastica, denotata come attività sportiva “finalizzata alla salute ed al fitness“.

È stato proprio in quel momento che la l’Amministrazione Finanziaria ha alzato una bandierina, sostenendo che, a causa della sua “connotazione individualistica”, il fitness non fosse da ritenersi uno sport, e che quindi dovesse essere disconosciuta la natura “sportiva dilettantistica” dell’Ente verificato. A ciò sarebbero seguite le immancabili conseguenze, ovvero sarebbero andati persi i privilegi usufruibili dagli Enti iscritti al registro di cui sopra.

Si parla di privilegi soprattutto da un punto di vista economico e fiscale e, infatti, dopo le dichiarazioni dell’Amministrazione Finanziaria, l’Agenzia delle Entrate ha subito indicato l’Ente come non meritevole di godere delle agevolazioni fiscali a causa di una “scarsa partecipazione degli associati alla vita associativa”, ma anche per l’applicazione di “quote differenziate per i servizi offerti”.

L’epilogo del processo è a favore del fitness

Il CTR, di tutta risposta, non ha tuttavia appoggiato le tesi dell’Agenzia, specificando anzi che:

– la ridotta partecipazione alle assemblee non ha poi così tanto valore in quanto è sufficiente che gli associati siano consapevoli di far parte di un’associazione, e che conoscano la sua organizzazione e i loro diritti;

– “l’esistenza di quote differenziate per i servizi offerti non è indice di commercialità, ma i prezzi sono quantificati nell’ottica non di realizzare utile, ma di realizzare la copertura delle spese” oltre al fatto che “è impensabile fare prezzi uguali, per tutte le prestazioni, diverse per natura ed intervento oneroso di istruttori e diverse per durata“.

E quindi la risposta al nostro post è arrivata: il CTR ha affermato che il fitness “è un’attività sportiva a tutti gli effetti”, visto che si pone “la finalità statutaria di promozione sportiva, tenendo conto che l’ASD, oltre ad organizzare l’attività individuale, svolge anche attività didattica e di avviamento allo sport“. Questo concetto potrebbe certamente essere utilizzato per tante altre pratiche sportive che non sono state riconosciute come discipline sportive ammissibili per l’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche…

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