Il mondo dello sport: le leggi e la situazione attuale

La Gazzetta Ufficiale

Il disegno di legge n. 1603 è approdato alla Camera dei Deputati. Si tratta di una legge che affronta la materia dello sport. Il provvedimento ha come primo firmatario il Presidente del Consiglio, insieme ai vicepresidenti Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Inoltre, il documento è stato sottoscritto da ben 8 ministri dell’attuale governo.

Il disegno di legge si pone essenzialmente un obiettivo primario: mettere chiarezza nell’ordinamento dello sport e nella questione delle professioni sportive. Infine, riguarda il contrasto alle forme di violenza durante le partite di calcio e gli altri eventi agonistici. Entriamo un po’ più nel dettaglio e andiamo a vedere quali sono i principali cambiamenti previsti.

La struttura del disegno di legge n. 1603

La suddivisione del testo è in 4 capi, con un numero complessivo di 14 articoli. Il primo capo comprende gli articoli 1, 2 e 3 che riguardano strettamente la materia dell’ordinamento dello sport in merito alle modifiche introdotte con la Legge di Bilancio dell’anno 2019. In questa parte, è stata fatta un’ulteriore chiarezza su molti dettagli, senza però andare ad intaccare quello che è già stato deciso con la Legge di Bilancio.

Nel secondo capo, e più precisamente negli articoli numero 4 e 5, la normativa delega all’attività di governo le disposizioni che riguardano gli enti e la rappresentanza delle società nonché degli atleti.

Dall’articolo 6 al numero 11 del disegno di legge n. 1603, ci sono invece le norme riguardo al contrasto alla violenza negli stadi durante le competizioni calcistiche. Il capo numero 4 tratta in maniera specifica la sicurezza nella fase di costruzione di tutti gli impianti destinati ad uso sportivo. Nel testo sono inoltre presenti le indicazioni specifiche sull’iter che le federazioni devono far seguire agli affiliati, da un punto di vista amministrativo.

Il Coni nel nuovo disegno di legge

Nell’articolo 1 del provvedimento si fissano gli ambiti nei quali deve operare il Coni, ovvero nell’indirizzo del raggruppamento delle attività sportive. Il Cio (Comitato Olimpico Internazionale) deve invece fungere da “governo” per quanto concerne lo sport italiano in relazione agli appuntamenti olimpici. Il Coni resta dunque il riferimento principale, mentre al Cio spetta limitatamente la gestione delle attività olimpiche.

Il Coni deve occuparsi inoltre dei principi di base delle attività sportive con particolare attenzione alla lotta alla discriminazione e alla violenza. Ovviamente, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano non ha una funzione di controllo totale, proprio perché, ad oggi, le associazioni e le federazioni si regolamentano in modo differente. Si potrebbe dire che interviene quando ravvisa gravissime irregolarità, per esempio qualora ritenga che non vi sia un avvio regolare di una competizione o che la stessa possa essere pregiudicata da scorrettezze evidenti.

La principale novità, in questo caso, si concretizza con la possibilità di intervento in forma diretta anche sulle associazioni benemerite e sugli enti. Tra l’altro, è stato confermato che questi cambiamenti alle normative non dovranno ricadere a livello economico sulle casse dello Stato. Il contributo parlamentare dovrà però chiarire a chi spetteranno le attribuzioni vacanti in questo apparente svuotamento di alcune funzioni, che finora erano attribuite interamente al Coni.

Cambiano anche le norme per lo sport a livello scolastico

Nel secondo articolo del disegno di legge n. 1603 si affronta la tematica dei centri sportivi scolastici, dalla loro costituzione alla relativa gestione.

Nello specifico, si tratta di enti che non sono identificabili come società, ma bensì come associazioni senza alcuno scopo di lucro, con utilità sociale e di tipo solidaristico. Per fare un confronto con una forma già esistente si potrebbero collocare a fianco alle ASD, costituendo una sorta di variante pubblica.

Secondo le normative vigenti, il terzo settore si può occupare di questo tipo di attività dilettantistiche, ma senza gravare sulla finanza pubblica. In pratica, può impiegare solo risorse umane ed economiche proprie.

Articoli 3 e 4: i dettagli da considerare

Nel terzo articolo, la principale norma si occupa del trasferimento, della cessione e dell’attribuzione dei titoli sportivi per poter partecipare a competizioni nazionali. C’è un problema, però, di interpretazione che dovrà essere sanato: è in dubbio se il riferimento è solo a sport quali pallacanestro e calcio, oppure anche ad altre discipline.

Il quarto articolo del disegno di legge n. 1603 mira invece a regolamentare il rapporto di lavoro nello sport sotto il profilo fiscale, assicurativo e contributivo.

In poche parole, i cambiamenti in corso sono tanti (quelli che abbiamo visto un po’ più nel dettaglio sono solo una parte) e abbracciano il mondo dello sport a 360 gradi. Nel prossimo periodo, ci occuperemo di vedere come andrà e di offrirvi ulteriori aggiornamenti.

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