La Quota 100 e i compensi sportivi

Quota 100 per i compensi sportivi

Il reddito percepito grazie alle collaborazioni sportive è compatibile con la nota Quota 100 oppure no? A chiederselo non sono in pochi e la prima cosa da sottolineare a riguardo è questa: la collaborazione con un’Associazione Sportiva Dilettantistica non è un lavoro occasionale.

A confermarlo è stata la legge 342/2000, che ha portato all’attenzione di molti la totale esenzione fiscale per i redditi che non superano i 10 mila euro. Ad ogni modo, non si tratta neanche di un lavoro da dipendente. Chiaramente, se lo fosse non potrebbe essere compatibile con la Quota 100. Con questi presupposti, andiamo a vedere cosa dovreste considerare a riguardo.

I redditi derivanti dalle collaborazioni sportive e la Quota 100

La compatibilità con la pensione Quota 100 è presente per quanto concerne le indennità e i compensi percepiti nell’ambito dell’amministrazione locale o di cariche pubbliche elettive. Non ci sono problemi con questa pensione neanche per chi svolge una funzione sacerdotale o di giudice di pace, tributario od onorario, e riscuote con regolarità. Sono compatibili con la Quota 100 persino i redditi di impresa e i ricavi non derivati da attività lavorative (es. partecipazione societaria con capitale e conseguente riscossione di utili), nonché tutti i risarcimenti, i rimborsi spese o gli indennizzi per la cessazione di un’attività commerciale.

Per quanto concerne le collaborazioni sportive, non viene proposto un riferimento specifico. Tuttavia, trattandosi di una collaborazione e non di un lavoro autonomo o da dipendente, si sostiene che i relativi redditi possano essere ritenuti compatibili con la Quota 100 e che non possano essere sottoposti al limite dei 5 mila euro.

Ulteriori chiarimenti

Per quanto riguarda la compatibilità con i redditi accumulati grazie alle collaborazioni con le ASD ed altri tipi di redditi, ad offrire ulteriori chiarimenti è la circolare dell’INPS n. 174 del 23/11/17. Essa afferma che ognuno dei compensi ottenuti attraverso “lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica” si rivela “interamente cumulabile con l’indennità NASPI” (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego). Inoltre, la circolare dice che “il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e ai relativi compensi e ai premi”.

Nonostante questo, è sempre opportuno richiedere una conferma al proprio commercialista. Infatti, non mancano le eventuali sanzioni per l’incompatibilità dei redditi con la Quota 100, che includono altresì la sospensione della pensione e il recupero dei pagamenti già versati.

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